La lettera raccomandata, non consegnata al conduttore destinatario per la sua assenza e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale.
Resta infatti irrilevante ai fini della tempestività della disdetta, rispetto al termine legale o convenzionale, sia il periodo legale del compimento della giacenza, sia quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario.
CONCLUSIONI
In base ai principi espressi dalla giurisprudenza, possiamo concludere che la disdetta della locazione, inviata con raccomandata (da farsi sempre con ricevuta di ritorno), si considera perfeziona con la consegna al destinatario o altra persona autorizzata a riceverla, trovato presso il suo domicilio dall’agente postale. In difetto la disdetta si perfeziona a partire dalla data dell’avviso di giacenza emesso dall’ufficio postale, di cui copia è inviata al mittente, che ne viene così partecipe informato.
A nulla rileva, il mancato ritiro della lettera da parte del destinatario, con la compiuta giacenza della spedizione, in quanto vale la presunzione di conoscenza di cui si è detto, salvi i casi di mancato ritiro per motivi a lui non imputabili e che lo stesso dovrà provare.
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